STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 4 giugno 2018
OGGETTO: Programmazione delle ferie estive e dei permessi residui.
Spettabile Azienda,
le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile per il lavoratore (art. 36 della Costituzione); un periodo di riposo necessario per reintegrare le energie psico-fisiche.
Il Codice Civile e precisamente al disposto dell’art. 2109 prevede che il lavoratore abbia diritto, dopo un anno ininterrotto di servizio, ad un periodo annuale di ferie retruibuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore e che la durata delle ferie sia fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità.
Il tutto deve essere letto "contemperando la lettura" anche di quanto disciplinato dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, così come modificato e in attuazione delle direttive della Comunità Europea, il quale regola alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, stabilendo che il periodo minimo di quattro settimane, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Si ricorda inoltre che, seppur siano da rispettare le esigenze dell’impresa, non bisogna dimenticare il fine ultimo dell’istituto delle ferie e cioè quello di consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche, oltre che il predetto periodo non possa essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi o di quello individuale di lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Rileva evidenziare che la materia, pur essendo normata da una pluralità di fonti legislative è quasi interamente disciplinata dai singoli contratti collettivi applicati e dalle prassi aziendali.
Sintetizzando: il periodo di 4 settimane va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. E’quindi possibile distinguere almeno due diversi periodi di ferie, e precisamente:
1) un primo periodo, di almeno due settimane da fruire nel corso dell’anno di maturazione: questo, se così richiesto da parte del lavoratore, deve essere goduto in maniera continuativa; è quindi indispensabile che il lavoratore lo richieda per tempo, così da consentire al datore di organizzarsi;
2) un secondo periodo, anch'esso di due settimane che può essere fruito anche in modo frazionato, salvo particolari previsioni della contrattazione collettiva, le due settimane in questione (ossia 14 giorni) vanno godute entro un periodo di 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione.
Con l’avvicinarsi dell’estate si ripropongono in maniera più sentita una serie di problematiche connesse al godimento di ferie e permessi. In particolare per completare l’effettiva fruizione delle ferie (istituto di fonte legale) maturate nell’anno 2016 e da beneficiare entro il 30 giugno 2018. Quanto ai permessi, (istituto di origine contrattuale), gli stessi sono a disposizione dei lavoratori, ma i contratti collettivi stabiliscono di norma i termini ultimi per il loro godimento, pena la loro monetizzazione e salvo accordi derogatori individuali/aziendali sempre nel rispetto delle vigenti normative.
Si propone di seguito un fac simile da utilizzare per definire il godimento di ferie o permessi residui.
Fac simile
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carta intestata dell’impresa
Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra
_______________________
_______________________
_______________________
Lì ______________
OGGETTO: fruizione di giorni e permessi residui
Con la presente Le comunichiamo, conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento, dal Ccnl applicato, dal Regolamento aziendale in vigore e dalle prassi aziendali in essere, che entro il ______________ dovranno essere fruiti i giorni di ferie e di permesso maturati al __________.
Pertanto, avendo in arretrato, relativamente al periodo sopra indicato, __________ giorni di ferie dovrà fruirne in base alla seguente calendarizzazione:
_______________
_______________
_______________
_______________
Quanto ai permessi arretrati, pari a _____________ ore, proponiamo la seguente calendarizzazione:
_______________
_______________
_______________
_______________
La preghiamo di contattare l’Ufficio del Personale/____________ nel caso in cui, nelle giornate sopra indicate, vi siano improrogabili esigenze di servizio e/o personali che non consentono la fruizione delle ferie/permessi.
In tal caso, l’Azienda provvederà a comunicarle la nuova collocazione temporale dei giorni di ferie/permessi da smaltire, fermo restando il termine ultimo sopra indicato per smaltire l’arretrato.
Distinti saluti.
Firma
____________________
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si ricorda che
L’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che, fermo restando il principio secondo cui il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto:
- per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione, e
- per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Le quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, ove non godute entro il termine di diciotto mesi successivi all’anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, possono essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta, sulla base dell’art. 2109 c.c., che dispone che il momento di godimento delle ferie sia stabilito dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 66/03.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
STUDIO ANSALDI SRL - Corso Piave, 4 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173.296611 Recapiti: BENE VAGIENNA (CN) - BRA (CN) - CANALE (CN) - NARZOLE (CN) |